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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 23/bis (Locazione di abitazioni ai sensi dell'articolo 71, comma 13, della legge)

(1) Qualora il proprietario di un'abitazione convenzionata faccia uso della facoltà di cui all'articolo 71, comma 13, della legge, deve dare in locazione le altre abitazioni applicando un canone non superiore al canone provinciale.27)

27)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 16 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.