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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 5 (Ammissione all'agevolazione edilizia)

(1) L'ammissione alle agevolazioni edilizie previste dalla legge avviene nei limiti dei mezzi stanziati nel programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge per le singole categorie di interventi e previo accertamento della sussistenza dei requisiti della legge.