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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 4/bis (Arrotondamento degli importi)

(1) La determinazione degli importi delle agevolazioni edilizie è effettuata arrotondando gli importi all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.5)

5)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.