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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 2 (Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni)

(1) Per quanto non disposto diversamente dal presente regolamento di esecuzione e dalla legge, la superficie convenzionale di abitazioni agli effetti della legge viene calcolata come segue:

  1. la superficie abitabile aumentata del 25 per cento;
  2. il 25 per cento della superficie dei balconi;
  3. il 50 per cento della superficie della loggia e delle veranda non riscaldabili ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.13;
  4. il 30 per cento della cantina;
  5. il 60 per cento della superficie dei garage;
  6. il 30 per cento della superficie delle autorimesse aperte;
  7. il 25 per cento della superficie delle arcate aperte al piano terra;
  8. il 15 per cento della superficie delle terrazze ad esclusiva disposizione dell'abitazione;
  9. il 30 per cento della superficie del sottotetto che non presenti le caratteristiche per essere utilizzato come vano abitabile ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità per quella parte che presenta un'altezza superiore ad 1,50 metri.

(2) La superficie abitabile di un'abitazione corrisponde alla superficie calpestabile ed è costituita dalla superficie complessiva dell'abitazione al netto dei muri perimetrali e divisori, delle soglie di passaggio, degli sguinci delle finestre e delle rampe di scala comprensive dei pianerottoli intermedi. Gradini di compenso fino a tre alzate non vengono considerati scale.

(3) I vani situati nel sottotetto e nel piano cantina sono considerati vani abitabili se presentano le caratteristiche minime per essere utilizzati come vani abitabili ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità.4)

(4) La superficie delle verande è considerata superficie abitabile se la veranda è riscaldabile e se non è termicamente divisa dai vani abitabili.4)

(5) Ai fini della superficie convenzionale delle singole abitazioni non si considerano le superfici destinate all'uso comune degli edifici condominiali.4)

4)
I commi 3, 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 2 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.