(1) La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, è in seguito denominata "legge".2)
(2) L'assessore all'edilizia agevolata viene in seguito denominato "Assessore".
(3) La ripartizione 25 edilizia abitativa dell'amministrazione provinciale è in seguito denominata "ripartizione".
(4) Il programma degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 6 della legge è in seguito denominato "programma degli interventi".
(5) Il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata previsto dall'articolo 52 della legge è in seguito denominato "fondo di rotazione".
(6) Le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono in seguito denominate "dichiarazioni sostitutive".3)
(7) Al posto della denominazione "superficie utile abitabile" usata nella legge è usata la denominazione "superficie abitabile".