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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 1 (Definizioni)

(1) La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, è in seguito denominata "legge".2)

(2) L'assessore all'edilizia agevolata viene in seguito denominato "Assessore".

(3) La ripartizione 25 edilizia abitativa dell'amministrazione provinciale è in seguito denominata "ripartizione".

(4) Il programma degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 6 della legge è in seguito denominato "programma degli interventi".

(5) Il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata previsto dall'articolo 52 della legge è in seguito denominato "fondo di rotazione".

(6) Le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono in seguito denominate "dichiarazioni sostitutive".3)

(7) Al posto della denominazione "superficie utile abitabile" usata nella legge è usata la denominazione "superficie abitabile".

2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
3)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.