(1) Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge sono corredate da:
(2) I richiedenti obbligati a presentare la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, devono allegare alla domanda la relativa dichiarazione.
(3) In caso di nuova costruzione di abitazioni il preventivo di spesa, compresa anche la prestazione lavorativa in proprio del richiedente e dei suoi familiari non può essere inferiore al 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione.