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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 9 (Documentazione)  delibera sentenza

(1) Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge sono corredate da:

  1. una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata;
  2. piano di finanziamento a conferma della disponibilità dei mezzi propri e della finanziabilità del progetto, con onere di dimostrare che in caso di assunzione di un mutuo, il reddito netto della famiglia, detratta la rata di ammortamento del mutuo, non è inferiore al minimo vitale prescritto dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69;
  3. documentazione tecnica in duplice copia per i mutui dal fondo di rotazione, in unica copia negli altri casi e precisamente:
    1. in caso di nuova costruzione:
      1. copia del progetto approvato dal comune con tutte le piante, sezioni e prospetti;
      2. concessione edilizia;
      3. relazione tecnica descrittiva;
      4. preventivo di spesa;
      5. estratto tavolare dell'area edificabile o delibera di assegnazione del comune.
    2. in caso di acquisto:
      1. contratto preliminare di compravendita registrato o contratto notarile di compravendita registrato;
      2. per alloggi già esistenti la pianta vidimata dal catasto edilizio urbano, dall'ufficio tavolare o dal comune; per alloggi progettati oppure in fase di costruzione stralcio del progetto di costruzione vistato dal comune con relativa concessione edilizia e planimetria;
      3. indirizzo dell'abitazione.
    3. in caso di recupero:
      1. copia del progetto di recupero approvato dal comune con tutte le piante, sezioni e prospetti con relativa concessione edilizia ed autorizzazione della ripartizione beni culturali qualora si tratti di immobili sottoposti al vincolo di tutela storico-artistica; in caso di interventi di recupero, per cui sia prevista una denuncia di inizio attività, la concessione edilizia è sostituita dalla corrispondente denuncia di inizio attività confermata del comune;
      2. preventivo di spesa;
      3. relazione tecnica della costruzione con descrizione dettagliata dello stato di conservazione e di manutenzione che rende necessaria l'esecuzione degli interventi di recupero, e descrizione dettagliata degli interventi di recupero previsti; 9)
      4. estratto tavolare dell'abitazione da recuperare;
      5. dichiarazione del comune sulla vetustà dell'edificio o sulla data dell'ultimo certificato di abitabilità.

(2) I richiedenti obbligati a presentare la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, devono allegare alla domanda la relativa dichiarazione.

(3) In caso di nuova costruzione di abitazioni il preventivo di spesa, compresa anche la prestazione lavorativa in proprio del richiedente e dei suoi familiari non può essere inferiore al 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - presentazione dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico - criterio di proporzionalità fra i gruppi linguistici
9)
La lettera c) è stata così sostituita dall'art. 6 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.