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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 8 (Attività parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo)

(1) Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, della legge sono parificate all'esercizio di attività di lavoro dipendente o autonomo le seguenti attività:

  1. la prestazione del servizio militare o del servizio civile, nel caso in cui il richiedente abbia svolto un'attività di lavoro dipendente o autonomo prima della prestazione del servizio;
  2. la fruizione del congedo per maternità, per paternità o parentale ai sensi della legge;
  3. il tirocinio formativo con sussidi;
  4. la collaborazione continuativa e coordinata;
  5. l'educazione dei propri figli, qualora il coniuge del richiedente eserciti un'attività di lavoro continuativo dipendente o autonomo da almeno due anni. 8)
8)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.