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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 7 (Persone conviventi more uxorio)

(1) Agli effetti della legge si considerano conviventi more uxorio:

  1. due persone, che abitano in un'abitazione comune e che hanno figli insieme;
  2. due persone di sesso diverso che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune;
  3. due persone che hanno figli insieme e che dichiarano di voler abitare entrambi nell'abitazione oggetto dell'agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione.

(2) Due persone, che convivono more uxorio, possono essere ammessi in comune all'agevolazione edilizia, sempre che entrambi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie.

(3) Per il calcolo del reddito complessivo familiare di richiedenti in rapporto di convivenza more uxorio trova applicazione l'articolo 58, comma 2, della legge.

(4) Qualora due persone conviventi more uxorio richiedano in comune l'agevolazione edilizia e una persona rinunci all'agevolazione edilizia prima dell'erogazione, l'altra persona può essere ammessa come persona singola, sempre che al momento della presentazione della domanda fosse già in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione richiesta.