(1) Gli inventari dei beni immobili redatti dall'Ufficio provinciale patrimonio riportano la situazione aggiornata dei beni in carico a ciascun consegnatario.
(2) Gli inventari vengono trasmessi ai consegnatari al momento delle consegne e, in caso di variazione della consistenza, alla fine del rispettivo esercizio finanziario.
(3) Alla redazione degli inventari e alla registrazione degli aumenti e delle diminuzioni ai sensi dell'articolo 14 dei beni immobili a disposizione delle aziende provinciali, alle relative consegne, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità patrimoniale di cui all'articolo 23 della legge provvedono le singole aziende provinciali.