Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.
(1) Sono considerati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, servizi essenziali:
(2) Il personale addetto ai servizi di cui al comma 1 è tenuto, se intende esercitare il diritto di sciopero, ad informare il servizio di appartenenza entro le ore 11 del giorno lavorativo precedente lo sciopero, salvo i diversi preavvisi previsti dagli articoli seguenti.
(3) Il personale addetto ai servizi di reperibilità deve astenersi dallo sciopero.