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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 6 (Norme comuni)

(1) Le norme del presente titolo si applicano al demanio idrico indicato all'articolo 2, agli alvei abbandonati di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, nonché alle opere idrauliche descritte all'articolo 14 della legge, indipendentemente dalle iscrizioni catastali o tavolari.

(2) Le concessioni ed autorizzazioni, i pareri e nulla osta interessanti i beni di cui al comma 1 sono subordinati all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e nelle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordati:

  • a)  senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione;
  • b)  con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti;
  • c)  con l' onere, che qualsiasi imposta o tassa, anche futura, resti a diretto ed esclusivo carico del concessionario.