In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 18 (Interventi soggetti al rilascio di una autorizzazione)

(1) I provvedimenti concessori attinenti alle norme di sorveglianza e polizia idraulica, nonché gli atti di disposizione che interessano il demanio idrico diversi da quelli indicati all'articolo 7 sono rilasciati dall'amministratore dell'Azienda, con semplici autorizzazioni o permessi, fatte salve le competenze in materia della Giunta provinciale, del suo Presidente o dei consorzi di bonifica.

(2) È rilasciata semplice autorizzazione inoltre nei seguenti casi:

  • a)  per l' estrazione di materiale inerte per una quantità non superiore a 5000 m³;
  • b)  per attraversamenti, occupazioni ed affittanze provvisori, comunque di durata non superiore ad un anno, prorogabili una sola volta per cause impreviste;
  • c)  per ricostruzione, innovazione o manutenzione di attraversamenti con ponti e guadi o di altre simili opere nelle forme e dimensioni già concesse;
  • d)  per attraversamenti con condotte ancorate a ponti o a strutture già esistenti e già soggette a concessione;
  • e)  per pascolo su superfici demaniali.
  • f)  per attraversamenti con condutture di acque ad uso potabile e domestico per una quantità d' acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo; 5)
  • g)  per attraversamenti con linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1000 Volt, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica e le relative opere accessorie. 6)

(3) Alle autorizzazioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo secondo.

5)

La lettera f) è stata inserita dall'art. 2 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66, e così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 30.

6)

La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 30.