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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)

Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 16 (Permessi provvisori)

(1) Qualora sussistano motivi di particolare urgenza o per esigenze idrauliche, il componente di Giunta competente per materia può autorizzare l'Azienda a rilasciare permessi provvisori per l'esecuzione dei lavori di cui alla domanda in corso di istruttoria.

(2) Il permesso provvisorio è concesso per una durata determinata, in nessun caso superiore a novanta giorni. Esso è assentito a rischio e pericolo del richiedente e ne deve essere fatta menzione nel decreto di concessione.