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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)

Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 14 (Voltura delle concessioni)

(1) Le concessioni sono personali; ogni atto di cessione, non autorizzato, è nullo e comporta la decadenza della concessione.

(2) L'eventuale voltura di una concessione è assentita con decreto del componente di Giunta competente per materia su domanda congiunta del concessionario e del subentrante. Il nuovo concessionario è obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni imposte, nonché al pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione.