In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 32 (Svolgimento dei lavori)

(1) L'inizio dei lavori viene disposto con verbale dell'amministratore dell'Azienda, o suo delegato.

(2) In caso di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse l'amministratore dell'Azienda può ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione oppure dichiarare risolto l'incarico.

(3) Qualora la sospensione si protragga per più di tre mesi, l'ente committente può chiedere la risoluzione dell'incarico.

(4) La contabilità dei lavori ed i rendiconti delle spese vengono eseguiti secondo le disposizioni di cui al capo quarto del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

(5) L'ente committente può chiedere all'Azienda la presentazione di rendiconti mensili debitamente documentati.

(6) Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto finale l'ente interessato deve provvedere alla nomina del collaudatore stabilendo un termine per la presentazione degli atti di collaudo.