(1) Le domande per il rilascio delle licenze di esercizio di cui all'articolo 49 della legge devono essere corredate della planimetria dei locali in scala 1:100 o, in caso di nuova costruzione, del progetto, o, comunque, di tutti i dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta.
(2) Il sindaco emette provvedimento motivato di diniego della licenza:
- ove accerta la mancanza dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 17, 18 e 20 della legge, o della documentazione di cui al comma uno;
- per esigenze di pubblica sicurezza;
- 39)
(3) Fuori dei casi di cui al comma due, il sindaco invita il richiedente a presentare, entro il termine perentorio di sei mesi:
- un documento comprovante la disponibilità dell'immobile; in caso di locazione deve essere prodotto il correlativo contratto nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;
- la designazione del preposto, ove il legale rappresentante di persona giuridica non abbia la necessaria qualificazione professionale o non conduca direttamente l'esercizio, e negli altri casi in cui la nomina di proposto sia obbligatoria ai sensi della legge;
- ogni altro documento eventualmente ritenuto necessario.
(4) In caso di nuova costruzione dell'esercizio, il termine di cui al comma tre può essere prorogato fino al limite massimo stabilito nell'articolo 42, comma uno, della legge. 40)
(5) Fatto salvo il caso di motivi sopraggiunti di diniego, la licenza di esercizio è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma tre, previo accertamento della sua regolarità e dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, e previa pronuncia sulla classificazione.
(6) Ove la documentazione prescritta non sia presentata entro i termini di cui ai commi tre e quattro la procedura di rilascio della licenza d'esercizio è dichiarata estinta con provvedimento del sindaco.
(7) Resta comunque ferma la facoltà di presentare la domanda per il rilascio della licenza già corredata oltre che della planimetria di cui al comma uno, anche di tutti i documenti di cui al comma tre. In tal caso il sindaco rilascia la licenza o emette provvedimento motivato di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
(8) Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 50, comma tre, della legge, si intende rispettato con la comunicazione al richiedente del provvedimento di diniego o dell'invito di cui al comma tre. La licenza si intende negata qualora il sindaco non abbia emesso il provvedimento di diniego o l'invito di cui al comma tre entro il termine di novanta giorni. Essa si intende altresì negata qualora il sindaco non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma tre, o della domanda di licenza già corredata della documentazione medesima.