(1) Il sindaco rilascia il nulla osta di cui all'articolo 10 della legge, dopo aver accertato, avvalendosi all'uopo dei servizi o corpi di polizia municipali o dell'ufficiale sanitario, l'osservanza delle direttive per l'igiene nelle colonie climatoterapiche e negli accampamenti estivi emanate dalla Giunta provinciale e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi sette e nove, per quanto riguarda gli insediamenti temporanei fissi. Negli accampamenti estivi i liquami possono essere smaltiti anche mediante l'utilizzo di latrine da campo di materiale idoneo con fosse profonde almeno m. 1,50, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con la terra dello scavo al termine del loro utilizzo.
(2) Contro il diniego del nullaosta è ammesso ricorso al Presidente della giunta provinciale ai sensi dell'articolo 51 della legge.