(1) Agli effetti del presente regolamento di attuazione, le diverse cooperative agricole ed i loro consorzi, che in seguito saranno semplicemente chiamati cooperative, sono classificati in due categorie.
(2) Alla prima categoria appartengono le cooperative operanti esclusivamente nel settore fruttivinicolo, alla seconda tutte le altre cooperative agricole, comprese quelle ad indirizzo misto.2)