Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Fino a quando non saranno emanati uno statuto e un regolamento interno tipo di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, specificatamente predisposti per le scuole di cui al presente regolamento, gli enti e istituti gestori di tali scuole si atterranno, in quanto applicabili, ai principi previsti nello statuto e regolamento interno tipo in vigore per gli infermieri professionali.
(2) Qualora la scuola venga gestita da un ente o istituto privato, il consiglio di amministrazione della scuola può essere quello medesimo dell'ente o istituto stesso, integrato con un rappresentante designato dalla Giunta provinciale.