(1) Le entrate accertate e non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.
(2) La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.
(3) Le nuove partite non incluse nei residui accertati vanno imputate ai corrispondenti capitoli della competenza.