(1) Per gli adempimenti contabili di cui al presente regolamento è costituito presso il Consiglio provinciale l'Ufficio di ragioneria del Consiglio.
(2) Il Presidente del consiglio provinciale, previo accordo con il Presidente della giunta provinciale, può valersi, per i servizi di contabilità e di ragioneria del Consiglio provinciale, di un funzionario della Provincia esperto in materia.
(3) Il funzionario preposto all'Ufficio di ragioneria del Consiglio risponde direttamente al Presidente del consiglio.