(1) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
(2) Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
(3) La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
(4) La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.