(1) Nei seguenti casi di risoluzione dell'incarico dirigenziale è da rispettare un termine di preavviso di tre mesi:
- recesso dell'amministrazione in base alla valutazione negativa sull'espletamento dei compiti dirigenziali nel corso dell'incarico dirigenziale;
- recesso del dirigente. Tale termine può essere ridotto o escluso d'intesa tra le parti.
(2) Non è da rispettare il termine di preavviso di cui al presente articolo in caso di:
- decadenza dall'incarico;
- licenziamento in seguito a procedimento disciplinare;
- recesso dell'amministrazione dall'incarico dirigenziale in seguito a procedimento disciplinare;
- mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale di un dirigente chiamato dall'esterno.
(3) In caso di recesso dell'amministrazione dall'incarico dirigenziale in caso di soppressione o incorporazione della struttura dirigenziale affidata è da rispettare un termine di preavviso di 12 mesi.
(4) Il recesso va presentato per iscritto. Il termine di preavviso decorre dal ricevimento o dalla conoscenza della delibera del direttore generale ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.
(5) La parte che recede dall'incarico dirigenziale senza l'osservanza del termine di preavviso, ove prescritto, deve all'altra parte un'indennità di mancato preavviso corrispondente al periodo di preavviso non osservato.
(6) L'indennità di mancato preavviso è pari all'importo dell'indennità di funzione dovuta per il relativo periodo. Per i dirigenti chiamati dall'esterno l'indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione, compresa l'indennità di funzione, dovute per il relativo periodo di preavviso che termina comunque con la scadenza dell'incarico.
(7) Per il personale della dirigenza sanitaria che non cessa dal servizio l'indennità di mancato preavviso viene corrisposta mensilmente per il periodo corrispondente al mancato preavviso. In caso d'offerta, nel corso del rispettivo periodo, di un'altra struttura dirigenziale equivalente, cessa, decorsi 30 giorni dall'offerta, la corresponsione della predetta indennità. La corresponsione cessa comunque sia con l'accettazione del nuovo incarico dirigenziale sia in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
(8) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del dirigente, l'indennità sostitutiva del preavviso è determinata tenendo conto anche dell'indennità di funzione.
(9) Ai fini della determinazione dell'indennità di mancato preavviso spettante ai sensi del presente articolo viene presa in considerazione l'indennità di funzione connessa con l'incarico dirigenziale ricoperto, diminuita nella misura corrispondente all'assegno personale di cui all'articolo 35, comma 2.