(1) Al fine di garantire i servizi essenziali al di fuori del normale orario di servizio possono essere istituiti appositi servizi obbligatori di reperibilità per la tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza delle persone nonché per garantire la libertà di circolazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
(2) Per il servizio di reperibilità spetta un compenso orario dell'undici per cento del compenso per lavoro straordinario, calcolato sullo stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. In caso di minor aggravio tale compenso è ridotto in sede contrattazione decentrata.
(3) Se le esigenze di servizio consentono, in alternativa al compenso di cui al comma 2 può essere concesso l'esonero dal servizio nella misura di sei minuti per ogni ora di servizio di reperibilità, aumentato a sette minuti per il servizio di reperibilità prestato tra le ore 20.00 e le ore 7.00 nonché nei giorni non lavorativi.