Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) Il personale tecnico addetto alla protezione civile e al servizio provinciale radiocomunicazioni deve astenersi dallo sciopero.
(2) Il personale amministrativo addetto ai servizi di cui al comma 1 può esercitare il diritto di sciopero nei seguenti limiti: