(1) Per i singoli profili professionali sono indicati i requisiti di anzianità richiesti per la mobilità verticale. Ne sono esclusi i profili, l'accesso ai quali è subordinato al possesso di specifico titolo professionale.
(2) La mobilità verticale avviene nell'ambito del concorso pubblico o altre procedure pubbliche di selezione, sostituendo il titolo di studio richiesto con la specifica anzianità indicata nel profilo di appartenenza.
(3) In difetto del possesso del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, ai sensi del comma 2, non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza.
(4) Il personale appartenente alla sesta ed ottava qualifica funzionale, in possesso del titolo di abilitazione per l'esercizio della libera professione richiesto per l'accesso ad un profilo ascritto alla settima o nona qualifica funzionale, è inquadrato nel corrispondente profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore con decorrenza dall'effettiva assegnazione dei compiti professionali previsti dal rispettivo profilo.
(5) L'ammissione al concorso di cui al comma 2 è subordinata, anche nell'ambito della mobilità verticale, al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
(6) In caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore è attribuita la posizione stipendiale, per classi o scatti, nel rispetto dell'aumento stabilito alle seguenti lettere:
- nella misura dell'8 per cento in caso di mobilità verticale in seguito ad una procedura concorsuale pubblica;
- nella misura del 6 per cento in seguito ad un esame di idoneità previsto nella disciplina sull'ascrizione di un profilo professionale ad una qualifica funzionale superiore nonché in caso di passaggio ai sensi del comma 4;
- la percentuale di cui alle lettere a) e b) è aumentata al 10 rispettivamente all'8 per cento in caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore diversa da quella immediatamente superiore;
- benefici del presente comma sono attribuiti anche in caso di inquadramento in una qualifica funzionale superiore in seguito all'ammissione ad una procedura concorsuale purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla relativa qualifica funzionale.
(7) Al personale che non esercita più i compiti del profilo di appartenenza e che quindi è assegnato, a domanda o d'ufficio nei casi previsti, a compiti di un profilo professionale di una qualifica funzionale inferiore, è attribuito un trattamento economico, per classi e scatti, corrispondente allo stipendio del livello in godimento, diminuito di non meno del 6 percento. In caso di mobilità verso una qualifica funzionale inferiore per inabilità, per infermità, per particolari condizioni fisiche o per soppressione del posto è invece attribuito un trattamento economico, per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
(8) Ulteriori modalità possono essere disciplinati a livello di comparto.