(1) Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali è concesso, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, un congedo straordinario retribuito per motivi sindacali.
(2) Il numero dei dipendenti aventi diritto al congedo straordinario di cui al comma 1 non può superare quello di un'unità per ogni 2000 dipendenti in servizio o frazioni superiori a 1000 del rispettivo comparto, salvo diverse regolamentazioni previste dagli accordi di comparto.
(3) Alla ripartizione del contingente di congedi straordinari e aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero degli iscritti provvedono, di comune intesa, gli enti e le rappresentanze sindacali firmatari del rispettivo accordo di comparto entro il primo trimestre di ogni triennio.
(4) Al personale in congedo straordinario ai sensi del comma 1 sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, escluse le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, le missioni o i servizi e le funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni realmente rese.
(5) Dagli assegni di cui al comma 4 sono detratti, sulla base di apposita dichiarazione dell'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.
(6) I periodi di congedo straordinario per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Per il personale collocato in aspettativa sindacale retribuita la progressione economica di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 76 viene attribuita d'ufficio.
(7) Il congedo straordinario ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.
(8) Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali, gli accordi di comparto o intercomparto possono prevedere il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
(9) In attesa della nuova disciplina prevista all'articolo 3 del presente contratto per il personale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria nonché delle aree dirigenziali sanitarie, amministrativa, tecnica e professionale, continua ad applicarsi la disciplina particolare finora in vigore per tale personale.
(10) L'aspettativa non retribuita per motivi sindacali è utile, con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della progressione economica.