(1) I dirigenti sindacali hanno diritto, su richiesta delle rispettive organizzazioni, a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi della rispettiva organizzazione sindacale.
(2) I permessi di cui al comma 1 sono concessi fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali del rispettivo comparto di tre ore pro capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
(3) Salvo diversa disciplina prevista nell'accordo di comparto le assenze di servizio per permessi del singolo dirigente non possono superare il monte di 300 ore lavorative annue, ridotto a 150 ore negli enti con meno di 20 dipendenti.
(4) Nei comparti senza diritto a congedo straordinario sindacale ai sensi dell'articolo 11 il monte ore annuale di cui al comma 2 è aumentato del 25 per cento.
(5) Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite nell'accordo di comparto.