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In vigore al: 21/11/2014

j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008 1)
Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica
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Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 26 febbraio 2008, n. 9.

Art. 19 (Forme di flessibilità dell'orario di lavoro e norme di tutela della qualità del tempo di lavoro e della vita)  delibera sentenza

(1) Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra le prestazioni contrattualmente dovute e quelle effettivamente rese, identificando anche nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile dell'orario di lavoro. In questo contesto i modelli di flessibilizzazione dell'orario di lavoro vengono identificati nelle forme seguenti:

  1. lavoro a tempo parziale:in tutte le sue variabili (verticale, orizzontale, con percentuali di tempo di lavoro diverse a secondo delle fasi più o meno intense di lavoro o carichi e scelte familiari particolari, con garanzie di reversibilità in accordo con le strategie di "sviluppo" della propria vita privata);
  2. job- sharing:(detto anche lavoro ripartito o di coppia o gemellata)è una forma di lavoro caratterizzata dalla flessibilità organizzativa del tempo di lavoro e della condivisione, con responsabilità solidale, da parte di due o più persone del medesimo rapporto di lavoro subordinato corrispondente ad un posto di lavoro a tempo pieno;
  3. orario flessibile o flexi time:questo istituto è una forma di regolamentazione dell'orario di lavoro caratterizzata da una più o meno ampia facoltà del lavoratore di variare di giorno in giorno la collocazione temporale della prestazione, rispettando però, il vincolo di una predeterminata estensione temporale della prestazione stessa nell'ambito della singola unità di tempo (giorno, settimana, mese);
  4. telelavoro:è una particolare forma di flessibilità, è caratterizzata dalla delocalizzazione della prestazione e fa si che la flessibilità del fattore tempo assuma una notevole rilevanza traducendosi in una particolare articolazione della prestazione lavorativa durante l'area della giornata;
  5. formazione (interna ed esterna) e anno sabbatico:la formazione (interna ed esterna) rientra nella prospettiva di accrescere ed aggiornare costantemente le competenze e le abilità richieste da una costante evoluzione dei metodi e strumenti di lavoro;
  6. anno sabbatico come tempo di "rigenerazione":consiste in un congedo (anno sabbatico) non solo ai fini di formazione, ma anche per garantire ai lavoratori la possibilità di disporre di periodi di "rigenerazione";
  7. organizzazione del lavoro sul monte ore annuale:è fatta salva la media oraria settimanale articolando l'orario base a tempi di massima e minima necessità, sulla riduzione dei tempi morti, sulla previsione di più giornate di lavoro;
  8. banca d'ore (bdo):è previsto il deposito di quote o di tutte le ore straordinarie e supplementari, secondo le regole stabilite, in un conto individuale dal quale si può attingere in base alle esigenze di "tempo libero" a determinate condizione che salvaguardino il funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso e nell'erogazione congruente dei servizi previsti.

(2) Nel contratto di comparto sono concordate le modalità di applicazione di uno o più modelli flessibili dell'orario di lavoro di cui al comma 1 tenuto conto delle specificità organizzative dei rispettivi servizi.

(3) Al fine di facilitare l'introduzione delle forme di flessibilità nei rispettivi comparti di cui al comma 1 possono essere previsti progetti pilota per lo studio della loro concreta fattibilità.

(4) La disciplina sul lavoro notturno e sui lavori disagiati è demandata alla contrattazione di comparto, tenendo conto dei seguenti principi:

  1. rispetto della disciplina stabilita dalla Comunità Europea in merito all'individuazione del lavoro notturno e del lavoratore notturno nonché in ordine alle limitazioni delle prestazioni di lavoro notturno stabiliti dalla stessa per ragioni di salute e di sicurezza;
  2. individuazione specifica delle limitazioni nell'adibizione al lavoro notturno ed ai lavori disagiati nell'ambito dei servizi interessati;
  3. riduzione dell'orario di lavoro settimanale o mensili o relativa maggiorazione retributiva, anche unitamente alla riduzione dell'orario di lavoro, in proporzione al maggiore carico lavorativo psichico-fisico connesso alle prestazioni di lavoro notturno o comunque disagiato.
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