(1) Al personale trasferito d'ufficio da una ad altra sede permanente di servizio spetta per il primo mese il rimborso delle effettive spese di missione ai sensi della presente disciplina di missione. Tale trattamento non compete:
(2) Il personale trasferito d'ufficio ha anche diritto al rimborso delle spese di trasloco e quelle connesse in misura congrua.