(1) Ferma restando la facoltà del personale di avvalersi delle procedure di conciliazione davanti al collegio di conciliazione istituito presso la ripartizione Lavoro della Provincia, può essere istituito in ogni comparto un apposito collegio di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa statale per le controversie individuali di lavoro di competenza del giudice ordinario.
(2) Nel contratto di comparto può essere prevista l'istituzione di un collegio di conciliazione per ogni singolo ente o per gruppi di enti. I singoli enti possono avvalersi del collegio di conciliazione di un ente appartenente anche ad un altro comparto, previo consenso dell'ente medesimo e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del comparto di appartenenza del proprio personale nonché previa rifusione delle relative spese.
(3) Il collegio di conciliazione è composto da tre membri, di cui un rappresentante nominato dall'amministrazione nelle osservazioni scritte di cui al comma 7 e un rappresentante del personale da nominare nella richiesta di cui al comma 6. Il collegio è presieduto da un Presidente proveniente dall'esterno all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. Il Presiedente ed il sostituto, in mancanza d'accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, sono nominati, su richiesta dell'amministrazione o di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
(4) Gli enti del rispettivo comparto stabiliscono la sede del collegio di conciliazione.
(5) La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal personale, è consegnata alla sede del collegio di conciliazione o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura del personale o dell'organizzazione sindacale cui riferisce apposito mandato all'amministrazione di appartenenza.
(6) La richiesta di cui al comma 5 deve precisare:
- l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il personale è addetto;
- il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
- la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un organizzazione sindacale.
(7) Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del personale, deposita presso l'ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi al collegio di conciliazione, il personale può farsi rappresentare o assistere anche da un organizzazione a cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
(8) Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal personale, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi della relativa normativa statale.
(9) Se non si raggiunge l'accordo fra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
(10) Ai membri fissi del collegio di conciliazione di cui al comma 3, escluso il Presidente chiamato dall'esterno , spetta un compenso di 51,65 euro per ogni controversia trattata.