(1) Agli/alle esaminatori/esaminatrici abilitati/e che appartengono al profilo professionale di esaminatore/esaminatrice per patenti di guida oppure espletano gli esami di idoneità per la guida di ciclomotori e che in prevalenza e continuativamente svolgono i compiti di esaminatore/esaminatrice, viene riconosciuta un'indennità mensile tra il 10 e 15 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore relativo alla qualifica funzionale di appartenenza, per la corresponsione della quale sono da considerare i seguenti criteri: