(1) Il lavoro straordinario non viene utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio in base ad un relativo ordine di servizio o autorizzazione da parte del dirigente responsabile e nel rispetto dei limiti individuali previsti.
(2) Per il personale sanitario assegnato alla Scuola provinciale superiore di sanità "Claudiana" le ore di straordinario vengono autorizzate dalla scuola stessa e comunicate all'azienda sanitaria di appartenenza.
(3) Le ore di lavoro straordinario remunerate non possono superare i seguenti limiti massimi:
- a) Limite massimo aziendale: questo limite viene determinato all' inizio di ogni anno moltiplicando il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, inclusi quelli in aspettativa, per il coefficiente di 30. Per far fronte alle esigenze urgenti di servizio, l'utilizzo delle ore all'interno delle varie unità operative aziendali è flessibile.
- b) Limite massimo individuale: Questo limite viene concordato con il personale tenendo conto delle prestazioni indicate al comma 1 e non può superare, per ciascun dipendente, di norma 100 ore annuali.
- c) I limiti individuali potranno essere aumentati - in casi eccezionali da motivare con esigenze particolari di servizio - fino al limite massimo di n. 200 ore annuali.
(4) Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolarmente conto:
- a) del richiamo in servizio per pronta reperibilità;
- b) della partecipazione a commissioni o ad altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
- c) dell' assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento;
- d) dall' esecuzione di incarichi speciali al di fuori dei compiti istituzionali.
(5) Il lavoro straordinario accumulato nell'anno solare deve essere recuperato entro il semestre successivo. Qualora ciò non fosse possibile per documentate esigenze di servizio ovvero per motivi non imputabili alla volontà del personale, lo stesso viene accreditato prioritariamente in banca ore con la maggiorazione del 20% oppure su richiesta del dipendente è retribuito con una maggiorazione del 30% per le ore straordinarie fino a 100 e del 50% per le ore straordinarie eccedenti le ore 100.
(6) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.
(7) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il normale compenso orario di cui al comma 7 del 30%.