(1) Il servizio di pronta reperibilità è un servizio di emergenza, il quale sostituisce o integra il servizio ordinario ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente.
(2) Il dipendente deve raggiungere la sede di servizio nel minor tempo possibile, il quale viene stabilito a livello decentrato. Per la prestazione di detto servizio (inclusa la durata delle chiamate) viene corrisposta l'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
Il tempo di chiamata viene rilevato mediante strumenti elettronici.
(3) In sede di istituzione e di organizzazione dei servizi di reperibilità, le aziende sanitarie sono tenute ad attenersi ai seguenti principi:
- a) I servizi vengono di norma istituiti soltanto nelle ore notturne nonché al sabato e alla domenica e nei giorni festivi.
- b) Il turno di pronta reperibilità ha di regola una durata non inferiore alle 2 e non superiore alle 12 ore consecutive. Di regola non potranno essere programmate per ciascun dipendente più di 8 turni al mese.
- c) Il periodo di lavoro prestato durante il servizio di reperibilità viene di norma recuperato. In caso di impossibilità di recupero, le ore lavorative vengono remunerate come lavoro straordinario.
- d) Per la durata delle chiamate al/la dipendente vengono liquidate, ove spettante, le indennità per servizio notturno e festivo così come determinate dal presente contratto.
(4) A livello aziendale viene inoltre determinato, previo confronto con le organizzazioni sindacali quanto segue:
- a) le unità operative, presso le quali saranno istituiti i servizi di reperibilità nonché durata di questi ultimi;
- b) i profili professionali chiamati ad effettuare i servizi;
(5) I servizi di pronta disponibilità attuali, prima dell'applicazione del presente articolo, vengono rivisti in base alla loro necessità.
(6) Per il servizio di pronta reperibilità spetta l'indennità oraria pari ad euro 4,30 con decorrenza 01.01.2005.