(1) Per lo svolgimento di mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro nonché mansioni collegate al D.Lgs. n. 626/1994 può essere concessa un'indennità non superiore alla misura del 40% dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza a figure professionali da individuarsi dalle parti a livello aziendale.
(2) Al profilo professionale di infermiere generico, puericultrice, infermiere psichiatrico con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapista spetta un'indennità di istituto nella misura del 25% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica di appartenenza, con decorrenza 1.1.2005.
(3) Al personale con funzioni di polizia giudiziaria spetta un'indennità di istituto nella misura dell' 8% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica di appartenenza, con decorrenza 1.1.2005.
(4) Al personale OTA spetta un'indennità del 10% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale d'appartenenza. Al personale OSS e OTAP spetta un'indennità del 13% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale d'appartenenza. Al personale OSS che abbia acquisito una specializzazione richiesta dall'Azienda per lo svolgimento delle mansioni assegnate, l'indennità viene aumentata al 15%.
Le indennità del presente comma trovano applicazione con decorrenza 1.1.2005.
(5) Le ulteriori modalità di concessione sono individuate a livello decentrato.
L'indennità d'istituto già riconosciuta a livello aziendale se inferiore è assorbita fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate con decorrenza 1.1.2005.