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In vigore al: 21/11/2014

u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il periodo 2001-2004
1

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 aprile 2005, n. 16.

Art. 20 (Criteri per l'attribuzione della progressione professionale e dell'aumento individuale dello stipendio)

(1) L'attribuzione della progressione professionale, oltre che alla formazione e all'aggiornamento del personale, è collegata al raggiungimento degli obiettivi, risultati e compiti concordati in sede di colloquio tra il personale e il diretto superiore nell'anno precedente alla data di attribuzione della progressione, che vale anche ai fini della concessione del premio di produttività nonché dell'aumento individuale dello stipendio.

(2) Nell'ambito della singola qualifica funzionale, il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore, la quale deve tenere conto dello sviluppo professionale conseguito nell'arco degli anni di servizio nel livello inferiore.

(3) La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del 3%, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto dell'esperienza e competenza professionale acquisita, anche mediante attività di formazione e aggiornamento, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

(4) Le Aziende sanitarie accordano a non più del 10% del personale in servizio e ad almeno un dipendente, un aumento individuale mensile dello stipendio di livello per un importo corrispondente a non meno di tre e non più di sei scatti del livello retributivo superiore della qualifica funzionale d'appartenenza. Tale aumento viene concesso, salvo rinnovi, per un periodo non superiore al biennio ed è utile anche ai fini della tredicesima mensilità. Può fruire del beneficio di cui sopra il personale che ha acquisito una particolare competenza professionale nell'ambito della qualifica funzionale d'appartenenza non già retribuita in modo sufficiente sulla base della progressione di cui ai commi 1, 2 e 3. Le modalità e i criteri per la concessione del predetto beneficio vengono concordati dai singoli enti di appartenenza con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La disposizione di cui sopra può trovare applicazione anche per il personale dipendente svolgente attività sindacale. 2)

(5) L'aumento individuale dello stipendio rimane assegnato a tempo indeterminato al personale che lo ha percepito per un periodo di complessivamente 5 anni, fino a quando continua a svolgere i compiti o attività equivalenti che giustificano l'assegnazione dell'aumento stipendiale relativo. Esso segue l'aumento generale degli stipendi. Ai fini della determinazione di tale importo viene formata la media aritmetica tra il numero degli scatti (o classi) attribuiti in riferimento al periodo di fruizione degli stessi che viene moltiplicato con l'importo corrispondente al momento della maturazione del beneficio in misura definitiva. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del CCI del 1.08.2002 l'importo dell'aumento individuale dello stipendio divenuto definitivo non può comunque essere inferiore all'importo corrispondente alla media aritmetica tra gli importi assegnati a titolo di aumento individuale nel corso del periodo di fruizione dello stesso. L'assegnazione a tempo indeterminato di tale aumento non viene presa in considerazione nel contingente ammesso al beneficio medesimo.

(6) Le classi e gli scatti di stipendio, anche se convenzionali, nonché il passaggio al livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.

(7) La progressione economica, compreso il passaggio al livello superiore, si applica al personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, in aspettativa retribuita, nonché in permesso sindacale retribuito. Ai fini della progressione professionale al personale collocato in aspettativa non retribuita per motivi sindacali all'atto di rientro dalla stessa viene riconosciuta l'anzianità maturata nel periodo dell'aspettativa.

(8) Le valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono espresse su apposito modulo e previo colloquio con il dipendente interessato. In caso di valutazione positiva, l'inquadramento nella posizione retributiva superiore decorre dalla data di scadenza biennale prevista. In caso di valutazione negativa, che è espressa in forma scritta e motivata, viene dato al dipendente la facoltà di prendere posizione entro 20 giorni dalla comunicazione sulla relativa proposta di valutazione. Dopodichè la valutazione è definitiva. Il relativo personale deve essere avvisato per iscritto nel corso dell'anno dell'insoddisfacente andamento del proprio rendimento. Per il personale collocato in aspettativa retribuita sindacale il periodo del mandato è considerato positivo ai fini della valutazione.

(9) In caso di valutazione non soddisfacente il personale rimane inquadrato nella classe o scatto del livello retributivo in godimento fino a quando non avvenga una valutazione soddisfacente alla fine del prossimo o di uno dei successivi bienni.

2)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1 del contratto collettivo 8 giugno 2006.
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