(1) Il direttore generale può conferire l'incarico di coordinamento in forma scritta, con l'indicazione dei compiti e degli obiettivi da raggiungere, nel rispetto della normativa in vigore su proposta del diretto superiore, sentito il direttore amministrativo e il direttore sanitario, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) presenza minima di cinque persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti escluso il coordinatore/la coordinatrice; in casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di tre persone escluso il/la coordinatore/trice;
- b) necessità di garantire la funzionalità del servizio e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito coordinatore;
- c) durata dell' incarico quinquennale, rinnovabile.
(2) L'incarico di coordinamento a tempo determinato di cui al comma 1 può essere revocato, previo preavviso di 60 giorni di calendario, qualora vengano a mancare i requisiti di cui alla lettera a).
(3) L'incarico di coordinamento a tempo determinato di cui al comma 1, lettera c) può essere revocato, rispettando un preavviso di 60 giorni di calendario, previa contestazione scritta da parte del diretto superiore sull'insoddisfacente espletamento dei compiti di coordinamento. L'interessato può presentare entro trenta giorni le sue controdeduzioni al direttore generale il quale, qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, revoca l'incarico.
(4) In caso di disdetta del dipendente dall'incarico di coordinamento a tempo determinato di cui al comma 1, esso è tenuto al rispetto di un preavviso di 60 giorni di calendario.
(5) Per il coordinamento può essere concessa un'indennità in misura non superiore al 35% dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, tenuto conto della complessità del servizio da coordinare, delle responsabilità connesse e del numero di dipendenti da coordinare
(6) Il direttore generale può aumentare, in casi eccezionali, qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di istituzione di dipartimenti o di prevenzione e protezione dei rischi professionali, la misura massima di cui sopra al 40%.
(7) L'indennità di coordinamento viene corrisposta mensilmente per dodici mesi, salva la trasformazione graduale in assegno personale ai sensi della normativa in vigore.
(8) L'indennità di cui al comma 3 è gradualmente trasformata in assegno personale quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con scadenza annuale, e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura del 5%. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di coordinamento.
(9) La Ripartizione del Personale delle Aziende sanitarie fornisce alle organizzazioni sindacali le informazioni sull'applicazione del presente articolo e le incontra su loro richiesta per l'esame relativo.
(10) In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità di coordinamento viene corrisposta secondo le modalità ed i limiti previsti per la corresponsione dello stipendio.
(11) Per i servizi la cui funzionalità richiede l'effettiva presenza di un coordinatore può essere nominato un vicecoordinatore cui spetta un'indennità nella misura del 20 % dell'indennità del 100% spettante al coordinatore titolare. Costituisce compito principale del vicecoordinatore sostituire il titolare del coordinamento in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti di coordinamento. Con decorrenza dal giorno delle dimissioni, della revoca dell'incarico, del comando o dell'aspettativa rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di coordinamento attribuito al coordinatore viene corrisposta al coordinatore sostituto.