(1) L'orario di lavoro per il personale a tempo pieno è di 38 ore settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque o sei giornate ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
(2) Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario d'apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro è definita dall'Azienda o da organo delegato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, tenuto conto dei seguenti principi:
- - ottimizzazione delle risorse umane;
- - miglioramento della qualità della prestazione, tenuto conto delle esigenze dell' utenza;
- - eliminazione delle liste di attesa;
- - miglioramento di rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- - utilizzazione programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell' organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
- - previsione di orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell' arco delle dodici o ventiquattro ore;
(3) Per il personale sanitario assegnato alla Scuola superiore di Sanità "Claudiana" l'articolazione dell'orario di lavoro è definita nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, ove applicabili, previo accordo fra i rispettivi enti.
(4) La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore aggiuntive di plus orario e le ore di lavoro straordinario, calcolando la media dell'orario di lavoro settimanale con riferimento ad un periodo di 12 mesi al massimo, da stabilirsi a livello aziendale. In caso di ripetuto superamento a lungo termine delle 38 ore settimanali rispettivamente aumentate del plus orario, le aziende sanitarie si confrontano con le organizzazioni maggiormente rappresentative per discutere di possibili soluzioni.
(5) Previo accordo aziendale, l'orario di lavoro può essere articolato con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro inferiori o superiori alle 38 ore settimanali. In tal caso nel rispetto delle monte ore annuale, potranno essere previsti per certi periodi orari di lavoro con rispetto dei seguenti limiti orari e temporali:
- - minimo di 28,5 ore settimanali
- - massimo di 44 ore settimanali per un periodo massimo di sei mesi all' anno.
(6) Al personale spetta un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive nell'arco delle 24 ore.
(7) Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale può godere di una pausa di lavoro nell'arco della giornata lavorativa.