Pubblicato nel B.U. 14 ottobre 2003, n. 41.
(1) Le disposizioni del presente contratto valgono in quanto compatibili con la disciplina sullo stato giuridico dei segretari comunali della legge regionale, anche per i segretari comunali, i vice-segretari comunali ed i segretari delle comunità comprensoriali nonché per i direttori delle case di riposo se individuati quali dirigenti nel contratto di comparto.
(2) Per la determinazione del compenso per lavoro straordinario dei segretari comunali e vicesegretari comunali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 1 dell'accordo integrativo del 19.12.1996 all'accordo di comparto per i dipendenti comunali dell'8.07.1994 come modificato dalle interpretazioni all'accordo di comparto del 06.10.1998.