(1) Il personale medico è tenuto ad effettuare il servizio di guardia medica secondo le modalità ed i turni da stabilirsi a livello aziendale. Le relative modalità devono comunque garantire che la programmazione dei servizi di guardia avvenga previo confronto con il personale medico interessato.
(2) Il servizio di guardia medica viene effettuato, di norma, tra le ore 20 e le ore 8 e nei giorni non lavorativi. Esso è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti e comporta la continua presenza nell'ospedale. Compatibilmente con le prioritarie esigenze di garantire il servizio di guardia, che non possono essere comunque compromesse, il personale medico nelle ore diurne svolge altre attività istituzionali.
(3) I direttori di struttura complessa sono esonerati dall'obbligo di prestare le guardie mediche.
(4) Qualora le esigenze di servizio lo permettano, il personale medico con età superiore ai 55 anni è esonerato dall'obbligo di prestare il servizio di guardia medica notturna ovvero gli viene data la precedenza per il relativo recupero orario.
(5) Le ore di lavoro prestate nel corso della guardia medica sono, di norma, recuperate. Le ore di lavoro prestate nel corso della guardia medica notturna (dalle ore 20 alle ore 8) non recuperabili per particolari documentate esigenze di servizio sono retribuite come segue:
- personale medico inquadrato in fascia funzionale B: 32,00 Euro;
- personale medico inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo inferiore: 35,00 Euro;
- personale medico inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo superiore, fino al 7° scatto (incluso): 38,00 Euro;
- personale medico inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo superiore, dall'8° scatto (incluso): 40,00 Euro.
Negli predetti importi non sono incluse le indennità per servizio festivo e notturna.
(6) Le ore di lavoro prestate nel corso della guardia medica nelle ore diurne (dalle ore 8 alle 20) non recuperabili per particolari e documentate esigenze di servizio sono retribuite come segue:
- personale medico inquadrato in fascia funzionale B: 33,00 Euro;
- personale medico inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo inferiore: 39,00 Euro;
- personale medico inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo superiore, fino al 7° scatto (incluso): 43,00 Euro;
- personale medico inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo superiore, dall'8° scatto (incluso): 45,00 Euro.
Negli predetti importi non è inclusa l'indennità per servizio festivo.
(7) Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.8)