(1) Al personale medico che svolge incarichi di natura professionale, di alta specializzazione o di altri particolari compiti istituzionali di cui all'articolo 46, comma 3 della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7, non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica di appartenenza, a decorrere dal 1° gennaio 2003 può essere concessa un indennità individuale non superiore al 60% dello stipendio mensile iniziale del livello inferiore, fascia funzionale A.
(2) L'indennità individuale è cumulabile, in casi eccezionali, con l'indennità di funzione di struttura semplice fino ad un importo massimo corrispondente all'indennità di funzione spettante per una struttura semplice con il coefficiente 1,4.