(1) Ai responsabili di strutture semplici spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un apposita indennità di funzione annuale.
(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore dell'ottava qualifica funzionale in vigore per il personale dell'amministrazione provinciale. Essa spetta per 13 mensilità, viene corrisposta mensilmente e sostituisce l'indennità di responsabile del "modulo".
(3) Alle strutture semplici viene attribuito un coefficiente compreso fra lo 0,5 e lo 0,9. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 1,2.
(4) I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
(5) A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale medico che nell'anno 2002 aveva un incarico di responsabile di struttura semplice ("modulo") spetta un'indennità di funzione nella misura del coefficiente 0,5 calcolato ai sensi del comma 1, che comprende l'indennità percepita in qualità di responsabile del "modulo".