(1) Le attività culturali e ricreative, promosse nelle Aziende sanitarie provinciali, sono gestite dai circoli ricreativi interni legalmente costituiti, formati da rappresentanti dei dipendenti.
(2) La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati ai suddetti circoli deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell' A.S.L.
(3) Per l'attuazione delle suddette attività, ogni anno le Amministrazioni, entro il mese di marzo, erogano un importo in misura pari a lire 15.000 annue per dipendente, laddove l'importo è calcolato sul numero dei dipendenti con contratto indeterminato e determinato (escluso il Personale in aspettativa non retribuita) al 31.12. di ciascun anno.
(4) Per l'anno 2000, le aziende erogano il suddetto importo entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente contratto, calcolando l'importo sul numero dei dipendenti al 31.12. 99.
(5) Nelle aziende sanitarie ove esistano più circoli di cui al punto 1, il contributo viene erogato sulla base degli aderenti verificati al 31.12 dell'anno precedente all'erogazione.