Pubblicato nel B. U. 29 aprile 2008, n. 29.
(1) Ai medici specialisti ambulatoriali incaricati è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario e degli incrementi di anzianità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo.
(2) Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
(3) Al medico specialista ambulatoriale che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio sarà calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.