(1) Ai direttori di struttura complessa, di presidio ospedaliero o di aree territoriali spetta per la durata dell’incarico, in aggiunta al trattamento economico maturato, un’apposita indennità di funzione annuale.
(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo del livello inferiore del ruolo unico, fascia funzionale A. L’indennità spetta per 13 mensilità, viene corrisposta mensilmente ed assorbe l’attuale specifico trattamento economico di cui alla legge provinciale del 19 dicembre 1994, n. 13.
(3) Alle strutture complesse, presidi ospedalieri e aree territoriali viene attribuito un coefficiente compreso tra il 1,3 ed il 1,9. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 2,5.
(4) L’indennità di funzione è gradualmente trasformata in assegno personale, quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale nella misura del 5 per cento per ogni anno di godimento dell’indennità. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di funzione.
(5) I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.
(6) Ai fini della corresponsione dell’indennità di funzione ai direttori di struttura complessa ed ai responsabili di dipartimento, presidio ospedaliero o area, è istituito, a partire dall’anno 2009, un fondo di Euro 8.762.000,00, oneri sociali inclusi.
Nota a verbale: Il fondo di cui al comma 6 del presente articolo è così determinato: somma dell’indennità di funzione al 1 luglio 2008: € 7.958.442,23, aumento di 2/38 per aumento dell’orario di lavoro da 38 a 40 ore settimanali € 418.865,38, + aumento del 5% concordato in sede di contrattazione € 385.080,81, meno arr.€ 388,41