(1) Il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è così sostituito:
“6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.”