(1) Prima dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Una parte di questo canone annuo aggiuntivo può anche essere versato, d’intesa con i comuni rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Per le grandi concessioni idroelettriche riguardanti le centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per le quali alla data suddetta si sia conclusa la procedura a evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate da terzi, l’utilizzatore della centrale deve versare alla Provincia e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura di 44 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per il biennio 2014/2015. Per il triennio 2011/2013 resta fermo l’obbligo per l’utilizzatore di versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in sede di detta procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei ricavi realizzati nello stesso periodo dalla centrale.