In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 2014, n. 43.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1)  Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il piano è parificato a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.”

(2)  Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.”

(3)  Il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda boschiva di cui all’articolo 13”.

(4)  Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“1. La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in ogni comune di norma una volta all’anno. Nella sessione forestale vengono presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali con altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.”

(5)  Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“2. Le attrezzature acquistate possono essere affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste all’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige. In tal caso dette attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili della Provincia dalla data del verbale di consegna.”

(6)  La rubrica dell’articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita: “Bosco e selvaggina”.

(7)  I commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono così sostituiti:

“3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono previste apposite misure per garantire l’equilibrio tra bosco e ungulati.

4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro. Qualora il trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde il legale rappresentante della riserva di caccia di diritto oppure della riserva privata di caccia.”

(8)  La lettera f) del comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è soppressa.

(9)  Il comma 3 dell’articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.”

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionj) Legge provinciale9
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico