(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il piano è parificato a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.”
(3) Il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda boschiva di cui all’articolo 13”.
(4) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“1. La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in ogni comune di norma una volta all’anno. Nella sessione forestale vengono presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali con altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.”
(5) Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“2. Le attrezzature acquistate possono essere affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste all’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige. In tal caso dette attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili della Provincia dalla data del verbale di consegna.”
(6) La rubrica dell’articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita: “Bosco e selvaggina”.
(7) I commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono così sostituiti:
“3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono previste apposite misure per garantire l’equilibrio tra bosco e ungulati.
4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro. Qualora il trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde il legale rappresentante della riserva di caccia di diritto oppure della riserva privata di caccia.”
(8) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è soppressa.
(9) Il comma 3 dell’articolo 56 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“3. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.”