(1) Dopo l'articolo 1/bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/ter (Iscrizione nel registro delle imprese)
1. In Alto Adige sono esentate dall'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, anche le imprese che svolgono un'attività di cui all’Art. 1