Per “edificio esistente” ai sensi delle presenti direttive si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data. Presupposto per usufruire del bonus energia è l’esistenza di una cubatura minima di almeno 300 m³ fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo. La base di calcolo per la cubatura esistente è costituita dalla cubatura comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti. La cubatura esistente utilizzata per il calcolo del bonus energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti.
Non si può usufruire del bonus energia in zone individuate come “bosco”, “verde alpino”, “zona produttiva con particolare destinazione” o “zona produttiva”, fatto salvo quanto previsto per quest’ultima zona al punto 5) della presente delibera.
La cubatura ammissibile per gli edifici esistenti può essere aumentata fino al 31 dicembre 2019 come segue:
Qualora attraverso l’intervento edilizio si ottenga un miglioramento dell’efficienza energetica complessiva dell’intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad almeno la classe CasaClima C, ovvero qualora con la certificazione CasaClima R si raggiunga un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, il bonus energia può corrispondere al 20% della cubatura esistente con la destinazione urbanistica “abitazione” ovvero “abitazione convenzionata” ed in ogni caso raggiungere 200 m³. Nel verde agricolo il bonus non deve essere superiore a 200 m³.
Nel caso in cui sia demolita più del 50% della cubatura esistente, può essere applicata soltanto la disciplina di cui al punto 2 delle presenti direttive.
Con la riqualificazione energetica l’altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere superata fino ad 1 metro.
Nel caso di recupero ad uso abitativo di sottotetti legalmente esistenti non abitabili, questi ultimi possono essere alzati nella misura assolutamente necessaria per raggiungere l’abitabilità, anche se in tal modo si supera la misura del bonus energia. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata solamente per il sottotetto e l’altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere superata fino ad 1 metro.